Patente a crediti – Il D.L. 19/2024 e le novità nei cantieri temporanei o mobili

Patente a crediti cantieri

Secondo quanto previsto dal DECRETO-LEGGE n. 19 del 2 marzo 2024 – modifica dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”,

a decorrere dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo di possesso della PATENTE A CREDITI per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti fisicamente in cantieri temporanei o mobili, definiti ai sensi dell’art.89, c.1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla qualifica edile.

Soggetti interessati

I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti sono:

  • le imprese edili
  • le aziende, non necessariamente qualificabili come imprese edili, ma che svolgono le proprie attività in specifiche fasi lavorative (quali ad esempio impiantistici elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentisti, ecc.)
  • i lavoratori autonomi

che operano FISICAMENTE nei cantieri.

Sono esclusi i soggetti che si trovano in via occasionale all’interno dei cantieri perché effettuano mere forniture (transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario all’effettuazione della consegna) oppure svolgono prestazioni di natura intellettuale (come per esempio figure quali ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti necessari per il rilascio

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che non tutti i requisiti sopra esposti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Modalità operative

La patente sarà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante SPID personale o CIE (carta d’identità elettronica).

La domanda di rilascio della patente potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (inclusi i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 01/10/2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

È essenziale che ogni soggetto, prima di trasmettere la comunicazione, tramite pec, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verifichi concretamente il possesso dei requisiti sopra riportati e previsti all’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che la trasmissione della AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA inviata mediante PEC ha EFFICACIA FINO alla data del 31/10/2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 01/11/2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

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