DIISOCIANATI – OBBLIGO FORMATIVO PER GLI UTILIZZATORI
Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020 – Modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH per quanto riguarda i DIISOCIANATI,
dopo il 24 agosto 2023, i prodotti chimici contenenti DIISOCIANATI non potranno più essere utilizzati per usi industriali e professionali a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Lo Studio Ecosol srl STP organizza corsi di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati: in caso abbiate necessità inviate la richiesta a corsi@studioecosol.it
DIISOCIANATI: COSA SONO?
I diisocianati sono un gruppo molto amplio di composti chimici. In particolare i diisocianati sono:
- usati come componenti in varie applicazioni industriali o professionali: schiume, sigillanti, incollaggio, rivestimenti e vernici…
- oggetto di classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
UTILIZZATORI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI: CHI SONO?
I lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
COME CAPIRE SE I PRODOTTI UTILIZZATI CONTENGONO DIISOCIANATI?
Sull’imballaggio il fornitore deve apporre la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:
«A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».